Si riepiloga la Circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, che illustra il funzionamento del Nuovo Bonus Mamme 2025 introdotto dall’articolo 6 del D.L. 95/2025 (convertito nella Legge 118/2025).
Il Nuovo Bonus Mamme è un’integrazione al reddito per l’anno 2025 destinata alle lavoratrici madri con almeno due figli, erogata dall’INPS.
Si tratta di 40 euro mensili, non tassabili e non soggetti a contributi, riconosciuti per ogni mese di lavoro nel 2025.
🔹 REQUISITI PRINCIPALI
1. Numero di figli
- Due figli (naturali, adottati o in affido preadottivo), con il secondo figlio di età inferiore a 10 anni.
- Tre o più figli, con il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
- Il requisito deve sussistere entro il 31 dicembre 2025.
- Vale per tutto l’anno se posseduto anche solo per una parte di esso.
2. Attività lavorativa
- Devono essere lavoratrici dipendenti (pubbliche o private), escluse le colf e badanti, oppure lavoratrici autonome iscritte a:
- Gestione separata INPS,
- Gestione commercianti, artigiani o agricole,
- Casse professionali (es. commercialisti, avvocati, architetti).
- Per le madri con 3 o più figli, il bonus non spetta se hanno un contratto a tempo indeterminato, poiché per loro resta attivo l’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
3. Limite di reddito
- Il reddito complessivo da lavoro (dipendente o autonomo) nel 2025 non deve superare i 40.000 euro annui.
🔹 IMPORTO E PAGAMENTO
- 40 euro al mese per ogni mese di attività lavorativa nel 2025.
- Pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 per chi presenta la domanda tardi).
- Importo massimo: 480 euro.
🔹 DOMANDA
- Si presenta all’INPS, entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (quindi entro 7 dicembre 2025), tramite:
- Portale INPS (SPID, CIE o CNS),
- Contact Center (803164 o 06164164),
- Patronati.
- Chi matura i requisiti più tardi può presentarla entro il 31 gennaio 2026.
- La lavoratrice deve autocertificare:
- Numero ed età dei figli,
- Tipo di lavoro,
- Reddito inferiore a 40.000 euro.
🔹 REGIME FISCALE
- Non concorre al reddito IRPEF.
- Non rileva ai fini ISEE.
